In questi giorni ho frequentato un corso dal titolo “VIDEOSORVEGLIANZA & PRIVACY”. Il corso aveva come obiettivo quello di fornire le competenze base per fare una prima valutazione sul da farsi quando si è in procinto di installare un sistema di videosorveglianza.
A decorrere dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) che abroga la DIRETTIVA 95/46/CE. Una delle modifiche più importanti riguarda l’abolizione della VERIFICA PRELIMINARE è cioè non c’è più la necessità di notifica preventiva dei trattamenti all’autorità di controllo. Questa verifica viene sostituita dall’obbligo di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e di effettuazione di valutazioni d’impatto privacy in piena autonomia.
Cercherò, in quest’articolo, di fare una brevissima panoramica su questo tema. Iniziamo con il fare una semplice classificazione dei soggetti interessati.
Un sistema suddetto può interessare:
- AZIENDE
- PRIVATI
- ASILI – CASE AZIANI
- CONDOMINI
AZIENDE
Prima di installare un sistema di videosorveglianza le aziende devono rivolgersi all’ISPETTORATO del Lavoro quando:
- Occupa lavoratori dipendenti o altre figure professionali ad essi assimilati
- Non sono stati eletti rappresentati sindacali
- Pur essendo presenti rappresentanti sindacali, è stato sottoscritto un verbale di mancato accordo in relazione all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza
L’informativa ai dipendenti non esime dalla procedura di cui all’articolo 4 dello STATUTO DEI LAVORATORI.
Si possono riprendere i lavoratori in via accidentale e con carattere occasionale o in presenza di cause giustificatrici è possibile un inquadramento diretto.
Non è più necessario presentare la planimetria con l’esatta posizione delle telecamere.
La modifica delle posizioni delle telecamere non deve essere comunicata ma rispettare i precedenti criteri di posizionamento.
L’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale deve essere autorizzato solo in caso eccezionali debitamente motivati.
L’utilizzo della doppia chiave fisica o logica non va posta più come condizione.
Le telecamere all’ingresso dell’azienda, dove non si svolge attività lavorativa, sarebbero escluse dall’applicazione della norma.
PRIVATI
Non si applica la norma a patto che le immagini delle telecamere non vengano divulgate e abbiano una zona di pertinenza limitata alla propria abitazione.
ASILI – CASE ANZIANI
La legge che introduce la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture per anziani e disabili, approvata alla Camera il 23 ottobre 2018, ed ora in discussione in Commissione Affari Costituzionali, ha ricevuto la copertura finanziaria.
Il disegno di legge prevede che:
- le immagini siano criptate;
- l’accesso alle immagini sia consentito solo al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria;
- nei casi di urgenza la polizia giudiziaria potrà accedere alle immagini informando immediatamente il pubblico ministero;
- le immagini non potranno essere viste da nessun altro, neppure dal personale della struttura;
CONDOMINI
Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata per fini personali, le immagini contengono esclusivamente zone di pertinenza (ad esempio non si possono inquadrare zone comuni come un pianerottolo), e non vengono divulgate a terzi, non si applica la normativa e non è necessario apporre cartelli informativi. Laddove vi sia una violazione della proprietà altrui si può comunque incorrere in reati penali, quindi, è bene fare attenzione alla scena inquadrata dalla telecamera.
Novità
SISTEMI INTELLIGENTI
L’evoluzione tecnologica ha introdotto i cosiddetti SISTEMI INTELLIGENTI e che prevedono delle funzionalità aggiuntive rispetto all’uso tradizionale delle telecamere.
Le tre novità più importanti sono:
- l’analisi video;
- face detection;
- face recognition.
ANALISI VIDEO
In relazione all’uso di telecamere per intercettare lo scavalcamento di una recinzione non si applica la norma laddove il sistema (ad esempio telecamere termiche) non sia in grado di accertare l’identità del malintenzionato.
FACE DETECTION
Questa tecnologia viene utilizzata ad esempio negli stadi per associare il volto al ticket d’ingresso. In questo caso è necessaria la verifica preliminare in quanto si configura un trattamento di dati biometrici.
FACE RECOGNITION
La face detection (Intelligenza Artificiale) è una tecnologia utilizzata nei TOTEM pubblicitari. Una telecamera installata sul dispositivo analizza i comportamenti della persona che osserva ed in maniera anonima le invia ad un centro di raccolta. In questo caso la norma non si applica.
CONCLUSIONI
Questo articolo non esaurisce la complessità del tema ma si prefigge l’obiettivo di fornire brevi spunti di riflessione. Per approfondimenti consultare il sito del garante o richiedere informazioni via mail a info@pascarellatech.it
Fonte: Corso Base Videosorveglianza e Privacy, ETHOSACADEMY, Relatore Marco Soffientini.